Nuovo Statuto Polacli 2019
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ACLI MACERATA
NON RICONOSCIUTA
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita un’Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione
Italiana e dell’artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata
“Associazione Sportiva Dilettantistica Acli Macerata”
Art. 2 – Oggetto Sociale e scopo
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Acli Macerata (di seguito “Associazione”) è
apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche
e di utilità sociale, nell’interesse generale della collettività.
2. Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con particolare attenzione ai
lavoratori, alle persone più esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale e alle loro
famiglie.
2. L’Associazione ha per oggetto l’esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di
attività sportive, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento
essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e, in particolare, in via prevalente
della disciplina dell’Atletica Leggera inclusa nell’elenco allegato alla Delibera del Consiglio
Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni,
mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell’attività
sportiva, promuovendo altresì in via secondaria la pratica della Ginnastica, della Pallavolo,
del Gioco di Bocce e della Palla a Pugno, anch’esse incluse nel summenzionato elenco del
CONI.
3. L’Associazione si propone la promozione e la diffusione della pratica dello sport e/o
delle discipline sportive di cui al comma precedente, attraverso l’organizzazione di attività
sportiva e di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica degli sport e delle discipline sportive indicate nel citato comma 2.
4. In particolare, l’Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere
i concetti formativi e partecipativi nell’ambito dell’attività sportiva, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei Soci, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:
a) lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa
l’organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche idonee a promuovere la
conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal
C.O.N.I. ed indicate al comma 2;
b) la partecipazione alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare,
campionati, manifestazioni sportive, eventi ricreativi e, in generale, all’attività
sportiva dilettantistica, didattica e formativa;
c) l’attività didattica, la formazione e l’aggiornamento dei propri Soci, tesserati e
partecipanti, per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle
discipline sportive dall’Associazione promosse, nonché la formazione ed
aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con
l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I.
4. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive
del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni in particolare della FIDAL e di ogni altra Federazione o
Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; e s’impegna ad accettare le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all’attività sportiva.
5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà organizzare,
promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive,
eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale correlate allo scopo sociale.
6. L’Associazione potrà svolgere comunque attività connesse o accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse; potrà altresì svolgere attività commerciale
purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
7. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali.
8. Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli Statuti e dei Regolamenti del
C.O.N.I.; in caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con le norme e le
direttive del C.O.N.I., degli Statuti e dei regolamenti dell’Organismo Sportivo di
appartenenza, come sopra individuati, si avranno per non apposte.
Art. 3 – Sede
1. L’Associazione ha sede legale a Macerata Via Galasso da Carpi n. 2/B.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre sedi operative; è facoltà dell’Assemblea
dei Soci procedere allo spostamento della sede nell’ambito del Comune di Macerata, senza
che ciò costituisca modifica al presente statuto.
Art. 4 – Durata e scioglimento
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con
delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci validamente costituita con la presenza di
almeno ¾ del Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione di almeno ¾ dei soci esprimenti voto personale, escluse le deleghe. La
richiesta di Assemblea Straordinaria finalizzata allo scioglimento dell’Associazione dovrà
essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, escluse le deleghe. All’atto di
scioglimento l’Assemblea Straordinaria delibererà anche in merito all’eventuale residuo
attivo da destinarsi a favore di altra associazione sportiva dilettantistica.
Art. 5 – Soci
1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed
all’attività dell’Associazione stessa.
2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà
essere controfirmata dall’esercente la patria potestà; il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
3. L’ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa
domanda.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del
rendiconto economico e finanziario annuale e per l’elezione degli Organi direttivi
dell’Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua
competenza.
2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione per tutta la
durata della loro appartenenza alla stessa.
3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di
riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell’Associazione, al conseguimento e
consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
5. I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle
delibere prese dall’Organo Sociale.
Art. 7 – Decadenza dei Soci
1. I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso:
a. dimissioni volontarie;
b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota
associativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;
c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del
sodalizio;
d. scioglimento dell’Associazione, come regolato dal presente statuto;
e. decesso del Socio.
2. I Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti
all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in corso.
3. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane
sospeso fino alla decisione dell’assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in
contraddittorio con l’interessato.
4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo
di versamento al fondo di dotazione.
Articolo 8 – Organi Sociali
1. Gli Organi sociali sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo;
– il Collegio dei Revisori (se eletto).
Art. 9 – Assemblea – costituzione
1. L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell’Associazione ed
è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria; essa è composta da tutti gli aderenti
all’Associazione.
2. Le deliberazioni legittimamente adottate dall’Assemblea obbligano tutti gli associati,
anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio Sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.
4. Di norma l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o,
comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.
Art. 10 – Convocazione e procedure Assembleari
1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, oppure dal
Collegio dei Revisori, se eletto. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del
Comune di Macerata.
2. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante
comunicazione ai Soci contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione e l’elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Tale convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione almeno dieci giorni prima
dell’adunanza agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica
od ogni altro mezzo ritenuto idoneo a darne adeguata conoscenza agli associati, nonché
avviso affisso nella sede dell’Associazione.
4. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col
pagamento della quota di Associazione; ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà essere
portatore di una sola delega.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora in prima convocazione siano
presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima
convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei
Soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.
9. L’Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua
assenza o impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente. L’Assemblea provvederà inoltre
alla nomina di un Segretario.
10.Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea che devono
essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario. Copia dei verbali deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo
a garantirne la massima diffusione.
11.Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che il voto segreto venga richiesto
da almeno un quinto dei partecipanti.
Art. 11 – Deliberazioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a. provvede all’elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio
Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
b. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione;
d. approva il rendiconto economico e finanziario dell’associazione ed il bilancio
preventivo;
e. delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati,
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora
ciò sia consentito dalla legge.
2. L’Assemblea straordinaria delibera:
a. le modifiche del presente Statuto;
b. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di
questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
c. lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo
patrimonio;
3. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non
possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero
variabile da tre a sette componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta,
dall’Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall’Assemblea
stessa.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo
olimpico, ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Art. 13 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per
la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
a. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b. decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento
dell’Associazione;
c. stabilisce l’importo delle quote annue di Associazione;
d. delibera sull’ammissione dei Soci;
e. decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i
terzi;
f. approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da presentare
all’Assemblea dei Soci;
g. stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e
modalità;
h. fissa le date delle assemblee;
i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione da sottoporre alla approvazione dell’assemblea dei Soci;
j. conferisce e revoca procure.
Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo
1. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre Società o
Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo al
Centro Nazionale Sportivo Libertas.
2. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e può attribuire
altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa
del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri, senza formalità.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri
presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno
la metà dei Consiglieri.
Articolo 15 – Dimissioni
1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare
uno o più consiglieri che non superino la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, si
procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non
eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima
assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti,
che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza
dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al
Presidente e quindi dovrà essere convocata entro novanta giorni l’Assemblea Ordinaria per la
elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione,
le funzioni saranno svolte dal Presidente pro-tempore.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative
funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà
avere luogo alla prima assemblea utile successiva.
Articolo 16 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati
in Assemblea; dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo
olimpico, ed è rieleggibile.
2. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte
ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento
nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali.
3. Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione,
vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima
riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.
Art. 17 – Patrimonio Sociale
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a. quote annuali di Associazione;
b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci, tesserati o terzi;
c. contributi di Enti pubblici o privati;
d. contributi volontari di privati o altri soggetti;
e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
f. avanzi netti di gestione;
g. versamenti effettuati da Soci a fondo perduto.
2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. eventuali beni mobili ed immobili che di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art. 18- Esercizio Sociale – Bilancio – Avanzi di gestione
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, dal giorno uno gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno.
2. L’Assemblea ordinaria dei Soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza
dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale, adattandolo ai
programmi e alle attività sociali.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il
rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo
da sottoporre all’Assemblea.
4. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione. Il rendiconto economico-finanziario deve essere
redatto con chiarezza, in modo veritiero e corretto, rappresentando la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del
giorno l’approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a
disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
7. In fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario, il Consiglio Direttivo
potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di
amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far
fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
8. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 19 – Collegio dei Revisori
1. Qualora venga ritenuto opportuno dall’Assemblea, verrà costituito un Collegio di
Revisori per il controllo della gestione, eletto dall’Assemblea dei Soci.
2. Esso sarà composto da tre componenti effettivi più due supplenti, anche non Soci, che
durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la
sostituzione dei componenti.
3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i Sindaci delle Società.
Art. 21 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi,
saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre
componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di
disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa
verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno
nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della
richiesta di arbitrato.
Art. 22 – Regolamenti
1. L’Assemblea con la maggioranza ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può
adottare un regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Art. 23 – Libri Sociali
1. L’Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti
libri e registri:
– libro verbali delle Assemblee;
– libro verbali del Consiglio Direttivo;
– libro dei Soci;
– libro dei Revisori (se nominati).
Art. 24 – Norme di rinvio
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle
disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia, agli statuti ed ai
regolamenti degli Organismi Sportivi di appartenenza.
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